giovedì 8 maggio 2008

TITOLO II - SERVIZI E QUALITA’ DELLA DIDATTICA

Art. 12
L’amministrazione universitaria è improntata al rispetto dei canoni di buon andamento, trasparenza e l’imparzialità.

Art. 13
L’accesso ai differenti corsi di laurea può essere limitato soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge. Nei casi di passaggio da un corso ad un altro è fatto obbligo alle facoltà di non imporre un numero di crediti integrativi eccessivi. È fatto divieto di assegnare agli studenti qualsivoglia debito formativo che non sia espressamente previsto dalla legge.

Art. 14
L’Università, in attuazione dell’autonomia di cui dispone per legge, deve garantire agli studenti il diritto di inserire all’interno del proprio piano di studi attività formative liberamente scelte anche fra quelle proposte e organizzate dagli studenti, previo il riconoscimento e l’approvazione da parte della Commissione paritetica per la Didattica, ai sensi dei regolamenti predisposti dall’Ateneo.

Art. 15
Le lezioni devono svolgersi in orari compatibili con quelli della comunità studentesca, tenendo conto delle necessità relative alla mobilità e alle esigenze di studio. In ogni caso gli insegnamenti relativi allo stesso anno di corso non devono sovrapporsi.

Art. 16
Al fine di garantire il massimo grado di informazione e di supporto possibile allo studente, ciascun docente deve garantire la presenza nell’orario di ricevimento prestabilito, sia per chiarimenti sulla materia di insegnamento che per consigli sulla propria carriera accademica; la stessa disponibilità richiesta al corpo docente deve essere garantita anche dai Presidi e dal Rettore, ciascuno nell’ambito della possibilità che la carica ricoperta concede.

Art. 17
L’Università garantisce a tutti gli studenti il diritto di sostenere gli esami del proprio piano di studi.
A tal fine devono essere garantiti in ogni Facoltà almeno otto appelli d’esame per ogni anno accademico, distanziati l’uno dall’altro di almeno quindici giorni, e con la garanzia della non sovrapposizione degli appelli di esami relativi a corsi appartenenti allo stesso periodo didattico.
Ogni Facoltà deve garantire il rispetto delle date d’esame che devono essere pubblicate almeno quattro mesi prima delle sessioni d’appello; ciascuna modifica del calendario degli appelli deve essere motivata e comunicata tempestivamente almeno dieci giorni prima della data dell’esame. A tali modifiche deve essere data un’adeguata pubblicità atta a garantire una effettiva conoscenza da parte degli studenti.
La data degli esami non può essere in alcun modo anticipata. Ciascuno studente ha il diritto di sostenere esami ad ogni appello tenendo conto delle propedeuticità eventualmente previste in ogni facoltà.
In alcun modo l’accesso a singoli appelli d’esame può essere condizionato dall’esito di appelli precedenti o dal curriculum universitario del candidato.

Art. 18
Al fine di garantire il disposto del primo comma dell’articolo 16, gli studenti devono ricevere in anticipo tutte le informazioni circa lo svolgimento della prova d’esame, quali il programma del corso e l’eventuale esistenza di moduli o esoneri.
Tali informazioni devono essere divulgate con idonee e tempestive forme di pubblicità.
Tra le informazioni necessarie rientrano anche le modalità di svolgimento della prova d’esame che devono essere valide per tutti gli studenti, fatta eccezione per eventuali differenze fra studenti frequentanti e non frequentanti; tali modalità devono essere dichiarate all’inizio dei vari corsi.
Gli studenti devono poter visionare tempestivamente le eventuali prove scritte di appelli precedenti e la propria prova scritta già corretta; devono altresì ricevere motivazioni riguardo l’esito della prova d’esame, poter interrompere la stessa e rifiutare eventualmente il voto finale senza conseguenze negative per la propria carriera accademica.

Art. 19
Il docente deve garantire una prova d’esame imparziale, trasparente e coerente con gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento dei corsi. La valutazione del profitto dello studente non deve essere in alcun modo condizionata dal rendimento dei precedenti esami.
L’esame deve sempre essere svolto pubblicamente.

Art. 20
Ciascuno studente ha la facoltà di usufruire delle verifiche in itinere eventualmente predisposte dal docente, nel rispetto dei limiti posti dai regolamenti didattici di corso di studi.
Le verifiche in itinere, siano esse predisposte in esoneri, moduli o analoghe forme di valutazione, devono essere soggette alle medesime forme di pubblicità relative a contenuti e tempi previste per le prove d’esame.

Art. 21
Ogni facoltà ha l’obbligo di istituire almeno quattro sessioni di laurea per ciascun Anno Accademico, le cui date devono ricevere adeguata pubblicità.
Ciascuno studente ha il diritto di scegliere l’argomento della tesi di laurea ed avere tutti gli strumenti idonei per portarla a compimento. La valutazione della tesi e della carriera dello studente in ogni caso non deve essere vincolata ai tempi di stesura della laurea.

Art. 22
Ciascuno studente ha il diritto alla mobilità tra le Università così come, all’interno dell’Ateneo Cosentino, tra Facoltà e corsi di studio ai sensi dei regolamenti predisposti dall’Ateneo. Tale mobilità deve essere attuata tramite una didattica che miri al pieno riconoscimento dei crediti formativi ottenuti e dello studio svolto.
Ciascuno studente ha diritto di effettuare periodi di studio all’estero. Tale diritto deve essere garantito attraverso l’erogazione di borse di studio Erasmus e da un sistema didattico che miri al pieno riconoscimento dei crediti regolarmente acquisiti in Università estere.

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