giovedì 8 maggio 2008

TITOLO III - DIRITTI ELETTORALI

Art. 23

Ciascuno studente ha diritto all’elettorato attivo e passivo all’interno dell’Università della Calabria, purché in regola con l’iscrizione ed il pagamento delle tasse universitarie.
Le strutture dell’Ateneo devono dare adeguata pubblicità riguardo a tempi e modi di partecipazione alle elezioni dei Rappresentanti degli studenti.
Tramite la rappresentanza studentesca gli studenti partecipano alle decisioni riguardanti l’organizzazione della didattica e alla valutazione del sistema formativo.
I Rappresentanti degli studenti hanno diritto a partecipare ai lavori dei Consigli e delle Commissioni in cui sono stati eletti o nominati. In caso di concomitanza con lezioni o attività di laboratorio e tirocinio con frequenza obbligatoria, la frequenza viene considerata acquisita, purché il rappresentante partecipi ai suddetti consessi.

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