giovedì 8 maggio 2008

TITOLO VII - ORGANI DI TUTELA

Art. 29
Ogni studente ha diritto a che le questioni che lo riguardino siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dagli organi all’uopo deputati. Tale diritto comprende in particolare il diritto di ogni studente di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio.

Art. 30
La tutela dei diritti delineati nella presente Carta dovrà essere garantita, in prima istanza, dal Preside della Facoltà, o in caso di impossibilità dal Rettore. I ricorsi avverso le decisioni dei suddetti organi o l’inerzia degli stessi, possono essere presentati al Difensore Civico degli studenti.

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