giovedì 8 maggio 2008

TITOLO V - GARANZIE INERENTI IL TIROCINIO

Art. 26

Ciascuno studente deve avere la possibilità di effettuare gli stage e tirocini eventualmente previsti dai singoli Corsi di Laurea, nel rispetto dei tempi di studio, di vita e delle condizioni socio-economiche. Le convenzioni stipulate con le strutture di tirocinio e stage debbono attenersi al presente Statuto.
Lo studente non può in ogni caso ricoprire mansioni o ruoli che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
Le strutture di tirocinio e stage, di concerto con l’Università, garantiscono la copertura assicurativa per infortuni e verso terzi.
I tirocini e gli stage possono svolgersi esclusivamente in giorni feriali e in ore diurne e per non più di 6 ore giornaliere.
Lo studente ha diritto a richiedere di essere esonerato dal tirocinio o dallo stage di almeno sette giorni feriali prima della sessione d’esame.
Il controllo del regolare svolgimento delle attività di tirocinio e stage è affidato alla Commissione paritetica della facoltà interessata.
Agli studenti lavoratori sono riconosciute le attività lavorative svolte come attività di tirocinio o stage, purché attinenti alle finalità didattiche del corso di laurea di appartenenza.

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