giovedì 8 maggio 2008

TITOLO IV - STUDENTI A TEMPO PARZIALE

Art. 24
Gli studenti che siano impossibilitati a frequentare regolarmente le lezioni a causa di impegni lavorativi o simili, e che diano prova di tali impedimenti oggettivi, possono inoltrare alla presidenza della facoltà un’istanza scritta e motivata al fine del riconoscimento della condizione di studenti a tempo parziale.
Tale condizione permette allo studente, di concerto con il professore, di concordare l’impegno accademico nelle varie materie, tenendo presente il disposto dello Statuto d’Ateneo.
Gli studenti a tempo parziale possono sempre scegliere di non aderire alle forme di iscrizione part-time eventualmente proposte dall’Ateneo, mantenendo la loro condizione di studenti ordinari.

Art. 25
Gli studenti a tempo parziale devono avere l’opportunità di usufruire della didattica in orari e secondo modalità adatte alle loro esigenze d’accordo con i professori, che dovranno tenere in debita considerazione le richieste di tali studenti. In particolare lo studente a tempo parziale ha il diritto di partecipare ad ogni sessione d’esame disponibile, di effettuare cambi di cattedra e di concordare con i professori modalità particolari inerenti alla didattica.
I programmi di esame non possono prevedere argomenti o testi in aggiunta rispetto a quelli ufficiali, indicati per gli studenti a tempo pieno.

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