giovedì 8 maggio 2008

TITOLO VIII - APPROVAZIONE E MODIFICHE DELLO STATUTO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31
Il presente Statuto, entra in vigore a seguito dell’approvazione del Senato Accademico, affiancandosi ai regolamenti esistenti. Le norme contenute nella presente Carta prevalgono sulle disposizioni e sulla normativa di Ateneo in contrasto con le stesse. Restano salve tutte le condizioni più favorevoli per gli studenti.

Art. 32
Il presente Statuto può essere emendato su istanza del Consiglio degli Studenti, che delibera una proposta di modifica a maggioranza qualificata dei due terzi, cui segue l’approvazione del Senato accademico.
Ogni attuazione, regolamentazione e specificazione del presente statuto deve avvenire previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio degli Studenti.

Art. 33
Tutti gli atti e documenti richiesti dagli studenti per la attuazione della presente Carta e per l’esercizio dei diritti connessi sono esenti da bolli, imposte di registro, o di qualsiasi altra specie e da tasse.

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