giovedì 8 maggio 2008

TITOLO VI - VALUTAZIONE

Art. 27
L’Università deve dotarsi di un sistema di valutazione dei docenti da parte degli studenti, garantendone l’anonimato. La distribuzione delle schede di valutazione deve avvenire in ciascun periodo didattico. Le schede riempite dagli studenti sono valutate dal Nucleo di Valutazione d’Ateneo, nella composizione integrata da studenti. La pubblicità dei risultati, insegnamento per insegnamento, deve essere garantita per tutti i corsi di laurea.

Art. 28
Gli studenti hanno diritto a partecipare alla valutazione delle strutture e delle attività di tirocinio e di stage attraverso questionari anonimi riferiti ad ogni struttura o reparto ospitante, esaminati dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo e resi pubblici presso tutte le strutture dell’Ateneo stesso.

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