giovedì 8 maggio 2008
TITOLO VI - VALUTAZIONE
Art. 27
L’Università deve dotarsi di un sistema di valutazione dei docenti da parte degli studenti, garantendone l’anonimato. La distribuzione delle schede di valutazione deve avvenire in ciascun periodo didattico. Le schede riempite dagli studenti sono valutate dal Nucleo di Valutazione d’Ateneo, nella composizione integrata da studenti. La pubblicità dei risultati, insegnamento per insegnamento, deve essere garantita per tutti i corsi di laurea.
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