Art. 1
Tutti gli studenti hanno pari dignità ed hanno diritto a ricevere un trattamento equo ed imparziale.
È fatto divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, l'origine etnica o sociale, la cittadinanza, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
Art. 2
Ai sensi della presente carta per studente si intende chiunque studi all’interno dell’Università della Calabria, sia esso in sede, fuori sede o pendolare. Allo stesso modo sono considerati studenti coloro che, attraverso l’Università della Calabria, prendono parte ai programmi Erasmus e Socrates.
Art. 3
Tutti gli studenti hanno diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di opinione.
Tale diritto include la libertà di manifestare la propria convinzione individualmente o collettivamente, di ricevere o di comunicare informazioni o idee, anche avvalendosi di strumenti informatici. Gli studenti hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che l’università ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti gli studenti, pubblicazioni, testi, comunicati che non siano comunque lesivi della dignità altrui.
Art. 4
Tutti gli studenti hanno diritto a riunirsi e ad associarsi senza autorizzazione. Tale diritto include la libertà di costituire associazioni all’interno dell’Università per fini non contrari alla legge, la libertà di aderirvi e di farne propaganda.
Art. 5
Alle associazioni studentesche dall’Ateneo deve essere garantito l’utilizzo di spazi adeguati, nel rispetto delle altre attività accademiche e della destinazione dei locali interessati.
Le stesse associazioni hanno il diritto di usufruire dei fondi e delle risorse ad esse destinati dall’Università secondo le modalità previste dai regolamenti interni dell’Ateneo.
Art. 6
Anche al di fuori delle sopra citate associazioni, lo studente, nel rispetto delle necessità accademiche e della destinazione degli spazi universitari, deve avere la facoltà di usufruire di luoghi interni alle Facoltà dove possa svolgere attività di studio individuale e collettivo.
Nell’interesse di un adeguato svolgimento della didattica, lo studente deve poter usufruire di strutture informatiche e di ricerca per acquisire informazioni utili alla vita interna all’ambito accademico ed esterna ad esso. Sempre considerando le differenti esigenze didattiche e amministrative, è dovere dell’amministrazione universitaria impegnarsi a garantire il servizio di cui al precedente comma in modo adeguato e proporzionale al numero degli utenti. È comunque auspicabile che l’attività dell’amministrazione universitaria sia volta all’adeguamento delle strutture al numero degli studenti e non viceversa.
Art. 7
Ogni studente ha diritto ad una tassazione progressiva rispetto al reddito tenendo conto della capacità contributiva di ciascuno studente. La contribuzione studentesca complessiva deve sempre rispettare i criteri e le soglie previste dalla legge e dalla normativa ministeriale.
È fatto obbligo di portare a conoscenza degli studenti gli indici e i meccanismi di calcolo delle tasse totali da versare, secondo una logica di massima trasparenza; tale informazione deve avvenire con un congruo anticipo rispetto alla scadenza di ogni singola rata.
Art 8
È compito dell’amministrazione universitaria dotarsi di una carta dei servizi degli studenti e di garantire agli studenti lavoratori, fuori sede e pendolari un’elasticità nella fruizione della didattica che si possa conciliare con le loro esigenze.
Ciascuno studente lavoratore ha il diritto di poter modificare il proprio piano di studi in modo che questo non osti al corretto svolgimento dell’attività professionale da un lato e di quella accademica dall’altro. Lo svolgimento di attività professionali non deve comportare aggravi di natura economica e didattica. Agli studenti oggetto del presente articolo viene applicato il disposto del titolo IV.
Art 9
Gli studenti diversamente abili hanno il diritto di partecipare attivamente alla vita universitaria.
È compito dell’Università rimuovere gli ostacoli di ogni ordine e genere che impediscano un’effettiva inclusione degli studenti diversamente abili e una loro completa affermazione nell’ambito universitario. L’Università deve istituire un servizio per l’accoglienza ed il supporto a tutti gli studenti con disabilità.
Art. 10
Le istituzioni universitarie e l’amministrazione dell’università sono tenute a concertare tutte le decisioni che possono riguardare gli studenti con gli organi di rappresentanza da questi eletti.
Art 11
E’ prevista l’istituzione di un Difensore Civico degli studenti dell’Università della Calabria che garantisca il rispetto delle disposizioni e dei principi della presente Carta.