giovedì 8 maggio 2008

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALE

Art. 1

Tutti gli studenti hanno pari dignità ed hanno diritto a ricevere un trattamento equo ed imparziale.
È fatto divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, l'origine etnica o sociale, la cittadinanza, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

Art. 2
Ai sensi della presente carta per studente si intende chiunque studi all’interno dell’Università della Calabria, sia esso in sede, fuori sede o pendolare. Allo stesso modo sono considerati studenti coloro che, attraverso l’Università della Calabria, prendono parte ai programmi Erasmus e Socrates.

Art. 3
Tutti gli studenti hanno diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di opinione.
Tale diritto include la libertà di manifestare la propria convinzione individualmente o collettivamente, di ricevere o di comunicare informazioni o idee, anche avvalendosi di strumenti informatici. Gli studenti hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che l’università ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti gli studenti, pubblicazioni, testi, comunicati che non siano comunque lesivi della dignità altrui.

Art. 4
Tutti gli studenti hanno diritto a riunirsi e ad associarsi senza autorizzazione. Tale diritto include la libertà di costituire associazioni all’interno dell’Università per fini non contrari alla legge, la libertà di aderirvi e di farne propaganda.

Art. 5
Alle associazioni studentesche dall’Ateneo deve essere garantito l’utilizzo di spazi adeguati, nel rispetto delle altre attività accademiche e della destinazione dei locali interessati.
Le stesse associazioni hanno il diritto di usufruire dei fondi e delle risorse ad esse destinati dall’Università secondo le modalità previste dai regolamenti interni dell’Ateneo.

Art. 6
Anche al di fuori delle sopra citate associazioni, lo studente, nel rispetto delle necessità accademiche e della destinazione degli spazi universitari, deve avere la facoltà di usufruire di luoghi interni alle Facoltà dove possa svolgere attività di studio individuale e collettivo.
Nell’interesse di un adeguato svolgimento della didattica, lo studente deve poter usufruire di strutture informatiche e di ricerca per acquisire informazioni utili alla vita interna all’ambito accademico ed esterna ad esso. Sempre considerando le differenti esigenze didattiche e amministrative, è dovere dell’amministrazione universitaria impegnarsi a garantire il servizio di cui al precedente comma in modo adeguato e proporzionale al numero degli utenti. È comunque auspicabile che l’attività dell’amministrazione universitaria sia volta all’adeguamento delle strutture al numero degli studenti e non viceversa.

Art. 7
Ogni studente ha diritto ad una tassazione progressiva rispetto al reddito tenendo conto della capacità contributiva di ciascuno studente. La contribuzione studentesca complessiva deve sempre rispettare i criteri e le soglie previste dalla legge e dalla normativa ministeriale.
È fatto obbligo di portare a conoscenza degli studenti gli indici e i meccanismi di calcolo delle tasse totali da versare, secondo una logica di massima trasparenza; tale informazione deve avvenire con un congruo anticipo rispetto alla scadenza di ogni singola rata.

Art 8
È compito dell’amministrazione universitaria dotarsi di una carta dei servizi degli studenti e di garantire agli studenti lavoratori, fuori sede e pendolari un’elasticità nella fruizione della didattica che si possa conciliare con le loro esigenze.
Ciascuno studente lavoratore ha il diritto di poter modificare il proprio piano di studi in modo che questo non osti al corretto svolgimento dell’attività professionale da un lato e di quella accademica dall’altro. Lo svolgimento di attività professionali non deve comportare aggravi di natura economica e didattica. Agli studenti oggetto del presente articolo viene applicato il disposto del titolo IV.

Art 9
Gli studenti diversamente abili hanno il diritto di partecipare attivamente alla vita universitaria.
È compito dell’Università rimuovere gli ostacoli di ogni ordine e genere che impediscano un’effettiva inclusione degli studenti diversamente abili e una loro completa affermazione nell’ambito universitario. L’Università deve istituire un servizio per l’accoglienza ed il supporto a tutti gli studenti con disabilità.

Art. 10
Le istituzioni universitarie e l’amministrazione dell’università sono tenute a concertare tutte le decisioni che possono riguardare gli studenti con gli organi di rappresentanza da questi eletti.

Art 11
E’ prevista l’istituzione di un Difensore Civico degli studenti dell’Università della Calabria che garantisca il rispetto delle disposizioni e dei principi della presente Carta.

TITOLO II - SERVIZI E QUALITA’ DELLA DIDATTICA

Art. 12
L’amministrazione universitaria è improntata al rispetto dei canoni di buon andamento, trasparenza e l’imparzialità.

Art. 13
L’accesso ai differenti corsi di laurea può essere limitato soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge. Nei casi di passaggio da un corso ad un altro è fatto obbligo alle facoltà di non imporre un numero di crediti integrativi eccessivi. È fatto divieto di assegnare agli studenti qualsivoglia debito formativo che non sia espressamente previsto dalla legge.

Art. 14
L’Università, in attuazione dell’autonomia di cui dispone per legge, deve garantire agli studenti il diritto di inserire all’interno del proprio piano di studi attività formative liberamente scelte anche fra quelle proposte e organizzate dagli studenti, previo il riconoscimento e l’approvazione da parte della Commissione paritetica per la Didattica, ai sensi dei regolamenti predisposti dall’Ateneo.

Art. 15
Le lezioni devono svolgersi in orari compatibili con quelli della comunità studentesca, tenendo conto delle necessità relative alla mobilità e alle esigenze di studio. In ogni caso gli insegnamenti relativi allo stesso anno di corso non devono sovrapporsi.

Art. 16
Al fine di garantire il massimo grado di informazione e di supporto possibile allo studente, ciascun docente deve garantire la presenza nell’orario di ricevimento prestabilito, sia per chiarimenti sulla materia di insegnamento che per consigli sulla propria carriera accademica; la stessa disponibilità richiesta al corpo docente deve essere garantita anche dai Presidi e dal Rettore, ciascuno nell’ambito della possibilità che la carica ricoperta concede.

Art. 17
L’Università garantisce a tutti gli studenti il diritto di sostenere gli esami del proprio piano di studi.
A tal fine devono essere garantiti in ogni Facoltà almeno otto appelli d’esame per ogni anno accademico, distanziati l’uno dall’altro di almeno quindici giorni, e con la garanzia della non sovrapposizione degli appelli di esami relativi a corsi appartenenti allo stesso periodo didattico.
Ogni Facoltà deve garantire il rispetto delle date d’esame che devono essere pubblicate almeno quattro mesi prima delle sessioni d’appello; ciascuna modifica del calendario degli appelli deve essere motivata e comunicata tempestivamente almeno dieci giorni prima della data dell’esame. A tali modifiche deve essere data un’adeguata pubblicità atta a garantire una effettiva conoscenza da parte degli studenti.
La data degli esami non può essere in alcun modo anticipata. Ciascuno studente ha il diritto di sostenere esami ad ogni appello tenendo conto delle propedeuticità eventualmente previste in ogni facoltà.
In alcun modo l’accesso a singoli appelli d’esame può essere condizionato dall’esito di appelli precedenti o dal curriculum universitario del candidato.

Art. 18
Al fine di garantire il disposto del primo comma dell’articolo 16, gli studenti devono ricevere in anticipo tutte le informazioni circa lo svolgimento della prova d’esame, quali il programma del corso e l’eventuale esistenza di moduli o esoneri.
Tali informazioni devono essere divulgate con idonee e tempestive forme di pubblicità.
Tra le informazioni necessarie rientrano anche le modalità di svolgimento della prova d’esame che devono essere valide per tutti gli studenti, fatta eccezione per eventuali differenze fra studenti frequentanti e non frequentanti; tali modalità devono essere dichiarate all’inizio dei vari corsi.
Gli studenti devono poter visionare tempestivamente le eventuali prove scritte di appelli precedenti e la propria prova scritta già corretta; devono altresì ricevere motivazioni riguardo l’esito della prova d’esame, poter interrompere la stessa e rifiutare eventualmente il voto finale senza conseguenze negative per la propria carriera accademica.

Art. 19
Il docente deve garantire una prova d’esame imparziale, trasparente e coerente con gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento dei corsi. La valutazione del profitto dello studente non deve essere in alcun modo condizionata dal rendimento dei precedenti esami.
L’esame deve sempre essere svolto pubblicamente.

Art. 20
Ciascuno studente ha la facoltà di usufruire delle verifiche in itinere eventualmente predisposte dal docente, nel rispetto dei limiti posti dai regolamenti didattici di corso di studi.
Le verifiche in itinere, siano esse predisposte in esoneri, moduli o analoghe forme di valutazione, devono essere soggette alle medesime forme di pubblicità relative a contenuti e tempi previste per le prove d’esame.

Art. 21
Ogni facoltà ha l’obbligo di istituire almeno quattro sessioni di laurea per ciascun Anno Accademico, le cui date devono ricevere adeguata pubblicità.
Ciascuno studente ha il diritto di scegliere l’argomento della tesi di laurea ed avere tutti gli strumenti idonei per portarla a compimento. La valutazione della tesi e della carriera dello studente in ogni caso non deve essere vincolata ai tempi di stesura della laurea.

Art. 22
Ciascuno studente ha il diritto alla mobilità tra le Università così come, all’interno dell’Ateneo Cosentino, tra Facoltà e corsi di studio ai sensi dei regolamenti predisposti dall’Ateneo. Tale mobilità deve essere attuata tramite una didattica che miri al pieno riconoscimento dei crediti formativi ottenuti e dello studio svolto.
Ciascuno studente ha diritto di effettuare periodi di studio all’estero. Tale diritto deve essere garantito attraverso l’erogazione di borse di studio Erasmus e da un sistema didattico che miri al pieno riconoscimento dei crediti regolarmente acquisiti in Università estere.

TITOLO III - DIRITTI ELETTORALI

Art. 23

Ciascuno studente ha diritto all’elettorato attivo e passivo all’interno dell’Università della Calabria, purché in regola con l’iscrizione ed il pagamento delle tasse universitarie.
Le strutture dell’Ateneo devono dare adeguata pubblicità riguardo a tempi e modi di partecipazione alle elezioni dei Rappresentanti degli studenti.
Tramite la rappresentanza studentesca gli studenti partecipano alle decisioni riguardanti l’organizzazione della didattica e alla valutazione del sistema formativo.
I Rappresentanti degli studenti hanno diritto a partecipare ai lavori dei Consigli e delle Commissioni in cui sono stati eletti o nominati. In caso di concomitanza con lezioni o attività di laboratorio e tirocinio con frequenza obbligatoria, la frequenza viene considerata acquisita, purché il rappresentante partecipi ai suddetti consessi.

TITOLO IV - STUDENTI A TEMPO PARZIALE

Art. 24
Gli studenti che siano impossibilitati a frequentare regolarmente le lezioni a causa di impegni lavorativi o simili, e che diano prova di tali impedimenti oggettivi, possono inoltrare alla presidenza della facoltà un’istanza scritta e motivata al fine del riconoscimento della condizione di studenti a tempo parziale.
Tale condizione permette allo studente, di concerto con il professore, di concordare l’impegno accademico nelle varie materie, tenendo presente il disposto dello Statuto d’Ateneo.
Gli studenti a tempo parziale possono sempre scegliere di non aderire alle forme di iscrizione part-time eventualmente proposte dall’Ateneo, mantenendo la loro condizione di studenti ordinari.

Art. 25
Gli studenti a tempo parziale devono avere l’opportunità di usufruire della didattica in orari e secondo modalità adatte alle loro esigenze d’accordo con i professori, che dovranno tenere in debita considerazione le richieste di tali studenti. In particolare lo studente a tempo parziale ha il diritto di partecipare ad ogni sessione d’esame disponibile, di effettuare cambi di cattedra e di concordare con i professori modalità particolari inerenti alla didattica.
I programmi di esame non possono prevedere argomenti o testi in aggiunta rispetto a quelli ufficiali, indicati per gli studenti a tempo pieno.

TITOLO V - GARANZIE INERENTI IL TIROCINIO

Art. 26

Ciascuno studente deve avere la possibilità di effettuare gli stage e tirocini eventualmente previsti dai singoli Corsi di Laurea, nel rispetto dei tempi di studio, di vita e delle condizioni socio-economiche. Le convenzioni stipulate con le strutture di tirocinio e stage debbono attenersi al presente Statuto.
Lo studente non può in ogni caso ricoprire mansioni o ruoli che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
Le strutture di tirocinio e stage, di concerto con l’Università, garantiscono la copertura assicurativa per infortuni e verso terzi.
I tirocini e gli stage possono svolgersi esclusivamente in giorni feriali e in ore diurne e per non più di 6 ore giornaliere.
Lo studente ha diritto a richiedere di essere esonerato dal tirocinio o dallo stage di almeno sette giorni feriali prima della sessione d’esame.
Il controllo del regolare svolgimento delle attività di tirocinio e stage è affidato alla Commissione paritetica della facoltà interessata.
Agli studenti lavoratori sono riconosciute le attività lavorative svolte come attività di tirocinio o stage, purché attinenti alle finalità didattiche del corso di laurea di appartenenza.

TITOLO VI - VALUTAZIONE

Art. 27
L’Università deve dotarsi di un sistema di valutazione dei docenti da parte degli studenti, garantendone l’anonimato. La distribuzione delle schede di valutazione deve avvenire in ciascun periodo didattico. Le schede riempite dagli studenti sono valutate dal Nucleo di Valutazione d’Ateneo, nella composizione integrata da studenti. La pubblicità dei risultati, insegnamento per insegnamento, deve essere garantita per tutti i corsi di laurea.

Art. 28
Gli studenti hanno diritto a partecipare alla valutazione delle strutture e delle attività di tirocinio e di stage attraverso questionari anonimi riferiti ad ogni struttura o reparto ospitante, esaminati dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo e resi pubblici presso tutte le strutture dell’Ateneo stesso.

TITOLO VII - ORGANI DI TUTELA

Art. 29
Ogni studente ha diritto a che le questioni che lo riguardino siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dagli organi all’uopo deputati. Tale diritto comprende in particolare il diritto di ogni studente di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio.

Art. 30
La tutela dei diritti delineati nella presente Carta dovrà essere garantita, in prima istanza, dal Preside della Facoltà, o in caso di impossibilità dal Rettore. I ricorsi avverso le decisioni dei suddetti organi o l’inerzia degli stessi, possono essere presentati al Difensore Civico degli studenti.